SCUOLA NAUTICA LIGNANO

LA MIGLIOR ROTTA PER LA PATENTE NAUTICA

Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

Distanza dalla costa o dalla riva. (Il numero tra parentesi indica la quantità)Acque InterneEntro 300mEntro
1mg
Entro
3mg
Entro
6mg
Entro
12mg
Entro
50mg
Senza alcun limite
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)O
OOOOOO
Salvagente anulare con 30m di cima galleggianteO (1)

O (1)
O (1)
O (1)
O (1)
O (1)
O (1)
Fanali regolamentari (a)


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O
O
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O
Apparecchi di segnalazione sonora (b)


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O
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Boetta fumogena


O (1)
O (2)
O (2)
O (2)
O (3)
Fuochi a mano a luce rossa


O (2)
O (2)
O (2)
O (3)
O (4)
Razzi a paracadute a luce rossa



O (2)
O (2)
O (3)
O (4)
Boetta Luminosa



O (1)
O (1)
O (1)
O (1)
Bussola e tabella delle deviazioni (c)




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O
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Apparato VHF




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Zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo)




O


Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)






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Orologio \ Barometro \ Binocolo





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Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (d)





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Strumenti di carteggio





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Cassetta di pronto soccorso (e)





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Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS)





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Riflettore radar





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EPIRB (emergency position indicatyng radio beacom)






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Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di esaurimento

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Mezzi antincendio - estintori come indicato da apposita tabella (f)

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Note:

(a) nel caso di navigazione diurna fino a 12mg dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(b) per le unità aventi lunghezza superiori a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(c) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.

(d) è consentito l'uso di cartografia elettronicaconforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n 193 del 19 agosto 2002.

(e) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n 279.

(f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B.

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